I vini ad IGT Terrazze Retiche di Sondrio Passito devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio. La IGT Terrazze di Sondrio con la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispettivo vitigno. Possono concorrere da sole o congiuntamente , alla produzione di mosti e dei vini, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio, fino ad un massimo del 15%.
La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è consentita esclusivamente quando il vino ad IGT Terrazze Retiche di Sondrio abbia colore analogo al vitigno di provenienza.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Albosaggia, Ardenno, Berbenno in Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano in provincia di Sondrio.
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT Terrazze Retiche di Sondrio, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a: 14,00 tonnellate/ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT Terrazze Retiche di Sondrio Passito, seguite o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
La tipologia Terrazze Retiche di Sondrio Passito deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai).
Non è consentita alcuna pratica di arricchimento.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per la tipologia Terrazze Retiche di Sondrio Passito la resa massima dell’uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 40%.
I vini ad IGT Terrazze Retiche di Sondrio Passito dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 Giugno dell’anno successivo alla vendemmia.
I vini ad IGT Terrazze Retiche di Sondrio Passito, anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 16,00% vol, totale 12,00% vol. effettivo, 45,00 gr/l. zuccheri residui.
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