Il vino Valtellina rosso viene prodotto nelle zone con terreni più profondi e in località situate ad altitudini più elevate, fino a 700m sul livello del mare.
È possibile riscontrare alcune diverse sfumature nei profumi, nel colore e nella sapidità, in quanto può essere prodotto in diverse zone, diverse tra loro. Può essere di medio corpo e destinato al consumo nell’anno successivo alla vendemmia, oppure di carattere più importante con eccellente struttura, da invecchiare per diversi anni. Ha un colore rosso vivo quando è giovane e maturando assume riflessi granati. Profumo sottile, persistente. Al gusto è asciutto leggermente tannico. E’ un vino da tutto pasto.
Il Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del Valtellina rosso o Rosso di Valtellina comprende: in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n.38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s.n. 38 fino al fiume Adda; in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del Valtellina rosso devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.
Le uve destinate alla vinificazione del Valtellina rosso o Rosso di Valtellina devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.
La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata Valtellina rosso o Rosso di Valtellina.
Il Valtellina rosso o Rosso di Valtellina può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno. I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1 dicembre successivo alla vendemmia.
Il Valtellina rosso o Rosso di Valtellina all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;
odore: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
Disciplinare
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