Vino dal colore rosso rubino tendente al granata, con gradazione al consumo di 12,0% vol ed un affinamento minimo di 24 mesi.
Il Valtellina Superiore deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del Valtellina Superiore devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da ritenersi idonei esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.
Le uve destinate alla vinificazione del Valtellina Superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%.
I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia.
Il Valtellina Superiore all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;
sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione Valtellina Superiore.
Come tutti i Valtellina Superiore si presta ad una lunga conservazione.
Disciplinare
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